
Dal 12 luglio entrano in vigore anche in Sardegna le nuove disposizioni sugli autovelox introdotte dal Governo. La principale novità riguarda l’obbligo di omologazione degli apparecchi per il rilevamento automatico della velocità: non sarà più sufficiente la sola approvazione del dispositivo. A richiamare l’attenzione sulle nuove regole è Adiconsum Sardegna, che illustra anche i dati relativi agli incassi dei Comuni e le modalità previste per l’eventuale impugnazione delle sanzioni.
Secondo i dati diffusi dall’associazione, nel 2025 il Comune di Monastir guida la graduatoria regionale con oltre 2 milioni di euro di proventi derivanti dagli autovelox. Seguono Decimomannu con quasi 1,6 milioni di euro, Monserrato con circa 651 mila, Cagliari con oltre 564 mila, Iglesias con 304 mila, Elmas con 265 mila e Nuoro con poco più di 122 mila euro.
«Le nuove disposizioni garantiscono maggiore trasparenza agli automobilisti e offrono strumenti più efficaci per contestare eventuali sanzioni non conformi alla normativa», afferma il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu. «Chi supera i limiti di velocità deve essere sanzionato, ma è altrettanto importante che le multe siano elevate nel pieno rispetto delle regole e con apparecchi regolarmente omologati».
Per le violazioni accertate dopo il 12 luglio, i verbali dovranno riportare gli estremi del decreto di omologazione dell’autovelox utilizzato. Gli automobilisti potranno verificare tali informazioni consultando il censimento nazionale pubblicato dal Ministero dei Trasporti. Se il dispositivo non risulta censito, oppure se marca, modello, matricola o omologazione non corrispondono a quanto indicato nel verbale, la sanzione potrà essere contestata. Resta inoltre necessario verificare che siano state eseguite le periodiche operazioni di taratura e controllo della funzionalità.
Per presentare ricorso sono previste due possibilità: rivolgersi al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica oppure al Prefetto entro 60 giorni. Adiconsum ricorda infine che le sanzioni già pagate non possono essere successivamente impugnate.

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