Comunicato del Vicario Generale In risposta alle richieste di chiarimento pervenute alla Curia

In risposta alle richieste di chiarimento pervenute a questa Reverendissima Curia, in riferimento a eventi di dubbia ecclesialità, già svolti nonché annunciati per il prossimo futuro, nel territorio di questa nostra Archidiocesi, si rende noto quanto segue.

  1. Preghiere «per ottenere da Dio la guarigione»

La Chiesa permette celebrazioni liturgiche e non liturgiche volte a implorare da Dio la guarigione e la liberazione dal male, spirituale e fisico. A tale riguardo, si ricorda che queste celebrazioni non costituiscono la via ordinaria attraverso la quale il fedele è chiamato a vivere autenticamente la propria vita cristiana, la quale non può fondarsi sulla ricerca del sensazionalismo o sull’emotività religiosa, ma trova il suo fondamento nella regolare partecipazione alla vita sacramentale, nella meditazione della Parola di Dio, nell’imitazione dei Santi e nella pratica delle opere di misericordia.

Per comprendere pienamente il significato e il valore di tali celebrazioni, si rimanda all’Istruzione Circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione, pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 14 settembre 2000.

In questa sede, se ne richiamano i principi fondamentali: è lecito chiedere a Dio la guarigione; la preghiera per la salute costituisce un’espressione autentica della vita cristiana; Dio non è tenuto a concedere la guarigione fisica; la preghiera è un atto di fede e di fiducioso abbandono alla volontà divina, non un meccanismo che garantisca il verificarsi di un miracolo; la sofferenza non è necessariamente segno di colpa o di mancanza di fede; anche il credente giusto può attraversare la prova della malattia senza ottenere la guarigione; la preghiera deve essere autentica, prudente e rispettosa della disciplina della Chiesa. Nessuno, infine, può attribuirsi arbitrariamente poteri di guarigione né strumentalizzare la speranza delle persone malate.

  1. Il ministero dell’esorcista

Il ministero dell’esorcista è disciplinato dal canone 1172 del Codice di Diritto Canonico, che dispone:

  • 1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ha ottenuto dall’Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza.
  • 2. L’Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d’integrità di vita.

Pertanto, nell’Archidiocesi di Cagliari, nessun sacerdote, al di fuori di coloro ai quali l’Arcivescovo ha conferito la debita licenza, è autorizzato a esercitare tale ministero. Ciò vale anche per i sacerdoti muniti di lettere patenti concesse dal proprio Ordinario, qualora non abbiano ricevuto la necessaria autorizzazione dell’Arcivescovo di Cagliari, nonché per quanti si presentino pubblicamente come esorcisti senza esserne legittimati.

L’esercizio di tale ministero in assenza della debita autorizzazione costituisce una grave violazione della disciplina ecclesiastica e non può essere in alcun modo legittimato dalla sola iniziativa personale del sacerdote. Pena l’inefficacia del sacramentale.

  1. Celebrazioni e comunione ecclesiale

L’Arcivescovo è il primo responsabile della disciplina del culto pubblico nella Chiesa particolare affidata alla sua cura, ossia su tutto il territorio dell’Archidiocesi di Cagliari.

Con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni private, le quali possono presentarsi apparentemente come ecclesiali e, proprio per questo, indurre in errore i fedeli desiderosi di custodire saldamente la propria comunione con la Chiesa, si richiama quanto disposto dall’articolo 4 delle Disposizioni disciplinari della summenzionata Istruzione:

  • 1. Il Vescovo diocesano ha il diritto di emanare norme per la propria Chiesa particolare sulle celebrazioni liturgiche di guarigione, a norma del can. 838 § 4.
  • 2. Coloro che curano la preparazione di siffatte celebrazioni liturgiche devono attenersi, nella loro realizzazione, a tali norme.
  • 3. Il permesso per tenere tali celebrazioni deve essere esplicito, anche se le organizzano o vi partecipano Vescovi o Cardinali. Stante una giusta e proporzionata causa, il Vescovo diocesano ha il diritto di porre il divieto ad un altro Vescovo.

Ne consegue che nessuna iniziativa di tale natura può ritenersi autorizzata in ambito diocesano in assenza degli eventuali permessi espressamente richiesti dalla normativa ecclesiastica. La partecipazione o il coinvolgimento di ecclesiastici non dispensa dall’osservanza delle disposizioni vigenti né sostituisce le autorizzazioni prescritte.

  1. Monito conclusivo

Si esortano pertanto i Pastori e tutti i fedeli a mantenere un atteggiamento di prudente vigilanza e di filiale adesione alla disciplina della Chiesa.

In caso di dubbi circa la legittimità e la conformità ecclesiale di iniziative promosse nel territorio dell’Archidiocesi di Cagliari, soprattutto quando esse si presentino sotto apparenze di ecclesialità, SI RACCOMANDA di rivolgersi al proprio Parroco oppure alla Cancelleria di questa Reverendissima Curia, al fine di ricevere gli opportuni chiarimenti.

Dato in Cagliari, presso la Curia Arcivescovile, il 16 ottobre 2026.

Il Vicario Generale

Mons. Ferdinando Caschili

 


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